Il diritto d'autore, è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera. Quindi, è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Il diritto d'autore, come disciplinato dalla relativa legge, ricomprende in particolare le seguenti facoltà esclusive inerenti l'opera:
- pubblicarla
- riprodurla
- trascriverla
- eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico
- comunicarla al pubblico, ovvero diffonderla tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet)
- distribuirla
- tradurla e/o elaborarla
- venderla
- noleggiarla e darla in prestito.
Tutti i diritti elencati sono indipendenti l'uno dall'altro, il che significa che l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, che in ciascuna delle sue parti. Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.
Diritto morale dell'autore
Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di facoltà:
A) Il diritto d'inedito. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.
B) Il diritto alla paternità dell'opera. L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione. L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
D) Diritto di ritirare l'opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento. L'art. 2582 del codice civile
prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.
Diritti di utilizzazione economica
Come si legge all'art.25: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Cosa è possibile utilizzare liberamente? Esistono alcune opere che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate; questi alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt. 65-71 quinquies della legge n. 633/41 che regola il diritto d'autore):
- articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali;
- possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati:
- o nome della rivista/giornale,
- o data e numero della rivista/giornale,
- o nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
- o discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
- o la fonte,
- o il nome dell'oratore,
- o la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.
Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare:
- il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati:
- o titolo dell'opera,
- o autore,
- o editore,
- o eventuale traduttore.
Estinzione dei diritti di utilizzazione economica
Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) è di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera. Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.